DISPOSIZIONI SULLE REGOLE ital.
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1 Sul territorio giurisdizionale del Comune di Bioggio sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l’ordine pubblico.
2 Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.
Art. 3
Quiete notturna e pausa pomeridiana
1 È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.
2 In particolare è vietata l’esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 e dopo le 18.00.
3 Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
4 Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.
Art. 4
Domenica e giorni festivi
1.La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l’esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
2 In casi particolari il Municipio, tenuto contro dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
Art. 5
Lavori agricoli e di giardinaggio
1 Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2 La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00 come pure il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00.
3 Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata